Un privato che vende una proprietà immobiliare non è tenuto al pagamento di alcuna tassa. A essere tassata è la plusvalenza, ossia il guadagno ottenuto grazie all’aumento di valore avvenuto tra l’acquisto e la rivendita, ma solo in alcuni casi: vediamo quali sono queste situazioni.
Plusvalenza tassata in caso di cessione fabbricati
In caso di cessione di fabbricati (abitazioni, uffici, negozi, capannoni artigianali o industriali), la plusvalenza è tassata quando questi sono stati acquistati da meno di cinque anni: questo perché la rivendita entro breve termine dall’acquisto è considerata speculativa.
È tassata anche in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante. La plusvalenza non è invece soggetta a imposte se l’acquisto è avvenuto in seguito a una successione.
Terreni agricoli e terreni edificabili
La cessione di terreni agricoli produce una plusvalenza tassata solo quando questi sono stati acquistati da meno di cinque anni, anche qui tranne in caso di acquisto avvenuto per successione.
È sempre tassata, invece, la plusvalenza derivata dalla vendita di terreni edificabili anche dopo cinque anni dall’acquisto e anche se l’acquisto è avvenuto per successione o donazione: la plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto. È assimilata alla vendita di un terreno edificabile anche la vendita di un fabbricato in corso di costruzione.
Plusvalenza per terreni lottizzati
In caso di cessione di terreni oggetto di lottizzazione, la plusvalenza è tassata anche se la vendita avviene dopo cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione e anche se l’acquisto è avvenuto per successione o donazione. Non è considerato lottizzazione il semplice frazionamento dei terreni.
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