Quando in un condominio si devono fare dei lavori di manutenzione e ristrutturazione riguardanti i balconi, ci si pone il problema della competenza dell’assemblea condominiale a prendere decisioni riguardanti questi parti dello stabile, che sono di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari, e della ripartizione delle spese.
In realtà, la questione relativa ai balconi va considerata dal punto di vista della tipologia degli stessi: infatti a seconda del tipo di balcone si può capire quali parti possono essere considerate condominiali e quali private, e di conseguenza cosa può decidere l’assemblea e che cosa no e come vanno ripartite le spese. Vediamo quale è la differenza tra balconi aggettanti e balconi incassati e come ciò incide sulla proprietà.
Balconi aggettanti: a chi spetta la manutenzione
Sono detti aggettanti i balconi che sporgono rispetto a muri perimetrali dell’edificio. Essi costituiscono un prolungamento verso l’esterno dell’unità immobiliare. Per questo, i balconi aggettanti appartengono in via esclusiva al proprietario dell’abitazione.
Per questa tipologia di balcone, vengono considerate parti comuni solamente i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore: questi elementi fanno parte della facciata dell’edificio e contribuiscono al suo decoro e al suo aspetto estetico.
Pertanto, nel caso di lavori di ristrutturazione dello stabile, il condominio non ha potere decisionale, competenza o responsabilità sul balcone aggettante, e deve essere il singolo condomino a provvedere, anche dal punto di vista economico, alla sua manutenzione.
Balconi incassati: quali sono le parti comuni
I balconi incassati sono quelli che non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell’edificio e rimangono inseriti nel corpo dello stesso. La diversa tipologia di balcone fa sì che il balcone debba essere considerato in un altro modo sotto il profilo della responsabilità e della competenza. Il parapetto del balcone incassato, infatti, è parte integrante della facciata.
Nel caso di lavori di rifacimento, le spese relative al parapetto del balcone devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, in quanto parti di proprietà comune.
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